e) certificazione attestante che il richiedente era cittadino italiano il 15 settembre 1947 – data in cui è entrato in vigore il Trattato di pace di Parigi (o altra documentazione altrettanto valida come certificato di servizio militare , passaporto, ecc.);
f) conferma scritta da eventuali club, associazioni o comunità di italiani situati nel paese straniero di residenza, che dimostri la data di iscrizione del richiedente, la lingua usuale utilizzata e qualsiasi altro fatto comprovante la sua conoscenza della lingua italiana;
g) ogni altra documentazione comprovante la conoscenza della lingua italiana da parte del candidato (es. copia dell’attestato di frequenza delle scuole di lingua italiana, pagelle, ecc.).
I figli o discendenti diretti di persone soggette all’articolo 19 del Trattato di pace di Parigi, che intendono avvalersi dell’articolo 17-bis, comma 1, lettera b), devono allegare alla domanda di lingua italiana la seguente documentazione cittadinanza:
– certific azione o altra documentazione comprovante che i genitori o gli antenati diretti del richiedente soddisfacevano i requisiti di cui ai punti defg sopra;
– certificato di nascita che conferma la relazione del richiedente con i genitori o l’antenato diretto (i);
– certificato comprovante la cittadinanza straniera del richiedente;
– conferma scritta da qualsiasi associazione o comunità di italiani situata nel paese straniero di residenza del richiedente che dimostri la conoscenza del richiedente del Lingua e cultura italiana;
– qualsiasi altra documentazione comprovante la conoscenza del richiedente della lingua e cultura italiana.
B. Persone soggette alle disposizioni dell’articolo 3 del Trattato di Osimo, già residenti nella cosiddetta “Zona B” dell’ex Territorio Libero di Trieste
Al fine di provare la sussistenza dei requisiti posti all’articolo 17 bis, comma 1, lettera a), della Legge 91/92, alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) certificato di nascita, eventualmente basato sul modello internazionale;
b) certificato attestante la cittadinanza straniera;
c) certificato di residenza attuale;
d) certificato o altri documenti comprovanti la residenza e cittadinanza italiana in data 3 aprile 1977 (data di entrata in vigore del Trattato di Osimo);
e) conferma scritta da parte di eventuali club, associazioni o comunità di italiani situati nel paese straniero di residenza, attestante la data di appartenenza del richiedente, usuale lingua utilizzata e ogni altro fatto comprovante la conoscenza della lingua italiana;
f) ogni altra documentazione comprovante l’applicazione non appartengono al gruppo etnico italiano, come previsto dal precedente articolo 3.
I figli o discendenti diretti di persone soggette all’art. 3 del Trattato di Osimo dovranno allegare alla domanda di cittadinanza italiana la seguente documentazione, presentata ai sensi dell’articolo 17-bis, comma 1, lettera b:
– certificazione o altra documentazione comprovante che i genitori o gli antenati diretti del richiedente soddisfacevano i requisiti di cui ai punti def. / p>
– certificato di nascita che conferma il rapporto del richiedente con i genitori o gli antenati diretti;
– certificato che attesta la cittadinanza straniera del richiedente;
– scritto conferma da qualsiasi associazione o comunità di italiani situata nel paese straniero di residenza del richiedente che dimostri la conoscenza della lingua e della cultura italiana da parte del richiedente;
– qualsiasi altra documentazione comprovante la conoscenza della lingua e della cultura italiana da parte del richiedente.
Le domande presentate sono esaminati da un Comitato interministeriale istituito presso il Ministero dell’Interno, il quale esprime il proprio parere sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge. Se il parere è favorevole, il Ministero dell’Interno rilascia l’autorizzazione al rilascio della cittadinanza.
PERDITA DELLA CITTADINANZA
I cittadini italiani possono perdere la cittadinanza automaticamente o rinunciandola formalmente.
A. La cittadinanza viene persa automaticamente da:
- qualsiasi cittadino italiano che si arruola volontariamente nelle forze armate di un paese straniero o accetta un incarico governativo presso uno Stato straniero, nonostante divieto espresso dalla legge italiana (art. 12, comma 1, legge n. 91/92);
- ogni cittadino italiano che abbia prestato servizio durante uno stato di guerra con uno Stato straniero, abbia ricoperto una carica di governo o abbia acquisito la cittadinanza di quello Stato (art. 12, comma 1, legge n. 91/92);
- adottati per i quali l’adozione è revocata per colpa loro, purché possiedano o acquisiscano la cittadinanza di altro Paese (art. 3, comma 3, legge n. 91/92).
B. Rinuncia formale alla cittadinanza italiana:
- maggiorenni adottati a seguito di revoca dell’adozione per colpa propria, purché detengano o riacquistino la cittadinanza di un altro Paese (articolo 3, paragrafo 4 , della legge n.91/92);
- qualsiasi cittadino italiano residente all’estero e che abbia, acquisisca o riacquisti la cittadinanza di un altro Paese (art. 11 Legge n. 91/92);
- qualsiasi soggetto maggiorenne che abbia acquisito la cittadinanza italiana in qualità di minore, a seguito dell’acquisizione o riacquisto della cittadinanza da uno dei genitori, purché sia in possesso della cittadinanza di un altro Paese (art. 14 Legge 91/92 ).
In caso di residenza all’estero, la dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza viene presentata alle competenti autorità consolari. Deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
a) certificato di nascita rilasciato dal Comune dove è stata registrata la nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) documentazione di cittadinanza straniera;
d) documentazione di residenza all’estero, ove richiesta.
I minori NON perdono la cittadinanza italiana se uno o entrambi i genitori la perdono o riacquistano la cittadinanza straniera.
Le donne che, dopo il 1 ° gennaio 1948, hanno acquisito automaticamente la cittadinanza straniera in seguito al matrimonio con cittadini stranieri o in seguito al fatto che i loro mariti nati in Italia sono diventati cittadini naturalizzati di altri paesi NON hanno perso l’italiano cittadinanza. Tuttavia, al fine di mantenere in ordine gli atti di stato civile, tali donne (o loro discendenti) devono esprimere il desiderio di mantenere detta cittadinanza alle competenti autorità consolari attraverso una dichiarazione di possesso ininterrotto della cittadinanza.
DUAL CITTADINANZA
A partire dal 16 agosto 1992 (data di entrata in vigore della Legge 91/92), la cittadinanza italiana non si perde con l’acquisizione della cittadinanza di un altro Paese, a meno che i cittadini italiani non rinunciano formalmente esso, soggetto ad accordi internazionali.
La denuncia da parte del governo italiano della Convenzione di Strasburgo del 1963 significa che, a partire dal 4 giugno 2010, la cittadinanza italiana non viene più automaticamente persa per gli italiani che diventano cittadini naturalizzati dei paesi firmatari di tale Convenzione (a seguito della denuncia da parte di Svezia, Germania, Belgio, Francia e Lussemburgo, gli attuali firmatari sono Austria, Danimarca, Norvegia e Paesi Bassi.
RIACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA
Il riacquisto della cittadinanza è regolato dalle disposizioni dell’articolo 13 della legge n. 91/92. In particolare, i cittadini residenti all’estero, che abbiano perso la cittadinanza, possono riacquistarla, ai sensi del comma 1, lettera c), con apposita dichiarazione alle competenti autorità consolari se stabiliscono la propria residenza in Italia entro un anno da tale dichiarazione.
Donne sposate con straniere prima del 1 ° gennaio 1948, che – in virtù del matrimonio – hanno acquisito automaticamente la cittadinanza del marito, hanno perso la cittadinanza italiana e possono riacquistarla, anche se risiedono all’estero, mediante dichiarazione. In caso di residenza all’estero, la dichiarazione per il riacquisto della cittadinanza dovrà essere presentata alle competenti autorità consolari.
La dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:
a) certificato di nascita rilasciata dal Comune di registrazione della nascita;
b) documentazione comprovante la precedente cittadinanza italiana;
c) documentazione comprovante la cittadinanza straniera o lo stato di apolide;
d ) certificato di stato di famiglia o documento equivalente.
Semplificazione amministrativa
Si ricorda che – ai sensi dell’articolo 43, commi 1, 46 e 47 del DPR 445/2000 (come dichiarato Legge n. 183/2011) e tenuto conto delle limitazioni di cui all’articolo 3 del medesimo DPR – le Pubbliche Amministrazioni italiane sono ufficialmente obbligate ad acquisire le informazioni, i dati e la documentazione già in loro possesso, in attesa della presentazione da parte dell’interessato degli estremi essenziali per il recupero di tali informazioni o dati a.
Pertanto, in caso di domande di acquisizione o rinuncia alla cittadinanza presentate da cittadini italiani, comunitari o extracomunitari regolarmente residenti in Italia, i richiedenti non sono tenuti a fornire informazioni o dati già in possesso della Pubblica Amministrazione italiana, ma solo i dettagli indispensabili per il recupero di tali informazioni o dati.
QUOTE
A partire dall’8 agosto 2009 le domande o dichiarazioni riguardanti l’elezione, acquisizione, riacquisizione, rinuncia o concessione della cittadinanza italiana sono soggette al pagamento di una quota pari a 200 Euro. A partire dall’8 luglio 2014 le domande di rilascio della cittadinanza italiana da parte di cittadini maggiorenni sono soggette al pagamento di una quota pari a 300 euro per il trattamento delle domande