Sovranità e diritto internazionale

Sebbene la dottrina della sovranità abbia avuto un impatto importante sugli sviluppi all’interno degli stati, la sua maggiore influenza è stata nelle relazioni tra gli stati. Le difficoltà qui possono essere ricondotte all’affermazione di Bodin secondo cui i sovrani che fanno le leggi non possono essere vincolati dalle leggi che fanno (majestas est summa in cives ac subditos legibusque soluta potestas). Questa affermazione è stata spesso interpretata nel senso che un sovrano non è responsabile verso nessuno e non è vincolato da alcuna legge. Tuttavia, una lettura più attenta degli scritti di Bodin non supporta questa interpretazione. Ha sottolineato che anche nei confronti dei propri cittadini, i sovrani sono tenuti ad osservare alcune regole fondamentali derivate dalla legge divina, dalla legge di natura o ragione e dalla legge comune a tutte le nazioni (ius gentium), nonché leggi fondamentali dello stato che determinano chi è il sovrano, chi succede alla sovranità e cosa limita il potere sovrano. Pertanto, il sovrano di Bodin era limitato dalla legge costituzionale dello stato e dalla legge superiore che era considerata vincolante per ogni essere umano. In effetti, Bodin ha discusso come vincolanti per gli stati molte di quelle regole che sono state successivamente intessute nel tessuto del diritto internazionale. Tuttavia, le sue teorie sono state utilizzate per giustificare l’assolutismo nell’ordine politico interno e l’anarchia nella sfera internazionale.

Questa interpretazione è stata sviluppata fino alla sua logica conclusione da Hobbes nel Leviatano (1651), in cui il sovrano era identificato con la forza piuttosto che con la legge. La legge è ciò che comandano i sovrani e non può limitare il loro potere: il potere sovrano è assoluto. Nella sfera internazionale questa condizione ha portato a un perpetuo stato di guerra, poiché i sovrani hanno cercato di imporre la loro volontà con la forza a tutti gli altri sovrani. Questa situazione è cambiata poco nel tempo, con gli stati sovrani che continuano a rivendicare il diritto di essere giudici nelle proprie controversie, di far valere con la guerra la propria concezione dei propri diritti, di trattare i propri cittadini in qualsiasi modo gli si addica e di regolamentare la loro vita economica con totale indifferenza per le possibili ripercussioni in altri stati.

Nel corso del XX secolo hanno cominciato ad apparire importanti restrizioni alla libertà di azione degli stati. Le convenzioni dell’Aia del 1899 e del 1907 stabilirono norme dettagliate che disciplinano lo svolgimento delle guerre terrestri e marittime. Il Patto della Società delle Nazioni, il precursore delle Nazioni Unite (ONU), ha limitato il diritto di fare la guerra, e il Patto Kellogg-Briand del 1928 ha condannato il ricorso alla guerra per la soluzione delle controversie internazionali e il suo uso come strumento di politica nazionale. Sono stati seguiti dalla Carta delle Nazioni Unite, che imponeva il dovere agli Stati membri di “risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici in modo tale che la pace, la sicurezza e la giustizia internazionali non fossero messe in pericolo” e lo ha integrato con l’ingiunzione che tutti i membri “si asterranno nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza” (articolo 2). Tuttavia, la Carta afferma anche che l’ONU è “basata sul principio dell’uguaglianza sovrana di tutti i suoi membri”.

In conseguenza di tali sviluppi, la sovranità ha cessato di essere considerata sinonimo di potere illimitato. Gli Stati hanno accettato un corpus legislativo considerevole che limita il loro diritto sovrano di agire a loro piacimento. Tali restrizioni alla sovranità sono generalmente spiegate come derivanti dal consenso o dall’autolimitazione, ma si può facilmente dimostrare che in alcuni casi gli stati sono stati considerati vincolati da determinate regole di diritto internazionale nonostante la mancanza di prove soddisfacenti che queste regole siano state espressamente o implicitamente accettate da loro. Al contrario, nuove regole non possono essere ordinariamente imposte a uno Stato, senza il suo consenso, per volontà di altri Stati. In questo modo è stato raggiunto un equilibrio tra le esigenze della società internazionale e il desiderio degli Stati di proteggere la loro sovranità nella massima misura possibile.

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