ARTICOLO I
Entrambe le Alte Parti contraenti si obbligano esse stesse a desistere da qualsiasi atto di violenza, azione aggressiva e qualsiasi attacco reciproco, individualmente o congiuntamente con altre potenze.
ARTICOLO II
Se una delle Alte Parti contraenti dovesse diventare oggetto di un’azione belligerante da parte di una terza potenza, l’altra Alta Parte contraente non presterà in alcun modo il proprio sostegno a questa terza potenza. .
ARTICOLO III
I governi delle due Alte Parti contraenti manterranno in futuro contatti continui tra loro ai fini della consultazione al fine di scambiare informazioni sui problemi che riguardano i loro interessi comuni .
ARTICOLO IV
Nessuna delle due Alte Parti Contraenti parteciperà ad alcun raggruppamento di poteri, di qualunque tipo diretto o indiretto all’altra parte.
ARTICOLO V
In caso di controversie o conflitti tra le Alte Parti Contraenti su problemi di un tipo o dell’altro, entrambe le parti risolveranno tali controversie o conflitti esclusivamente attraverso un amichevole scambio di opinioni o, se necessario, attraverso l’istituzione di commissioni arbitrali.
ARTICOLO VI
Il presente trattato è concluso per un periodo di dieci anni, con la disposizione che, nella misura in cui una delle Alte Parti contraenti non lo denuncia un anno prima allo scadere di questo periodo, la validità del presente trattato sarà automaticamente prorogata per altri cinque anni.
ARTICOLO VI
Il presente trattato sarà ratificato nel più breve tempo possibile. Le ratifiche saranno scambiate a Berlino. L’accordo entra in vigore non appena firmato.
Fatto in duplice esemplare, nelle lingue tedesca e russa.
MOSCA, 23 agosto 1939.
Per il governo del Reich tedesco:
V. RIBBENTROP
Con tutti i poteri del governo dell’U.R.S.S .:
V. MOLOTOV